Caduta calcinacci e simili: cosa deve fare l’amministratore di condominio? Esempi e casi pratici
Non conta solo ciò che deve essere fatto, ma anche ciò che sarebbe saggio fare: l'attività dell'amministratore di condominio in caso di caduta calcinacci, distacchi di intonaco o altro
Succede
che lo stabile condominiale perda pezzi ed il povero amministratore debba
decidere se intervenire in urgenza, se convocare l’assemblea, se ignorare la
cosa…
Nel trattare la questione cercherò di delineare cosa sia
previsto che l’amministratore faccia e cosa è bene che l’amministratore faccia,
perché non sempre le due cose coincidono.
L’art.1130,
n.4, del codice civile stabilisce che è attribuzione dell’amministratore “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell’edificio”.
Inoltre l’art.1135, co.2, dispone che:
“L’amministratore non può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea”.
Per cui nessun dubbio che se il distacco
deriva da parti comuni dell’edificio l’amministratore debba provvedere
immediatamente alla messa in sicurezza dello stabile. Ma nel caso in cui
il distacco di materiale provenga da parti dell’edificio per le quali vi sia
dubbio in merito alla natura (comune o esclusiva), cosa dovrà fare
l’amministratore?
ES:
Distacco di calcinacci da un frontalino dell’ultimo piano dell’edificio
A prescindere da quanto detto nel
precedente intervento, di certo senza una sentenza emessa specificamente per il
singolo condominio in questione, nessuno potrà mai affermare con certezza
granitica la proprietà esclusiva del frontalino in capo al proprietario
dell’appartamento cui afferisce (proprio perché la giurisprudenza sul punto è
molto ondivaga e nuove disposizioni normative possono indurre ad
interpretazioni variegate).
Nel dubbio, cosa dovrà fare
l’amministratore, e cosa può capitare se opta di non fare?
Il
consiglio è quello di mettere in ogni caso in sicurezza
l’immobile con la massima urgenza, sia al fine di evitare eventuali
responsabilità penali in caso di danni a terzi, sia al fine di evitare
eventuali responsabilità civili ed ipotetici ingenti esborsi. Una volta
effettuato l’intervento di messa in sicurezza si potrà discutere circa
l’imputazione della spesa al condominio ovvero al singolo condomino.
Un
esempio chiarificatore
In
un condominio vi è distacco da un balcone del secondo piano e vi è
pericolo di distacco dal lastrico solare in proprietà esclusiva.
L’amministratore, considerando la vicenda di natura esclusivamente privata,
decide di non intervenire.
Vengono chiamati i vigili del fuoco che
provvedono al transennamento di una larga parte di suolo pubblico (facendo
quindi partire l’obbligo del relativo pagamento di indennità).
L’amministratore
preferisce far subire al condominio un giudizio per l’accertamento dell’obbligo
di manutenzione invece di intervenire medio tempore,
ed all’esito dello stesso viene stabilito che spettava al condominio provvedere
alla messa in sicurezza ed alla manutenzione del bene, nello specifico
dichiarando la condominialità dei frontalini in questione.
A
questo punto il condominio si trova a dover effettuare i lavori e pagare una
enorme somma di occupazione di suolo pubblico che, nel frattempo, non era stato
liberato non essendo stato messo in sicurezza lo stabile. Il condominio potrà rivalersi nei confronti
dell’amministratore per le scelte sbagliate da lui effettuate e che hanno
causato un danno economico rilevante.
Morale
di tutto ciò: nello svolgere l’attività di amministratore non conta solo ciò che deve essere fatto, ma anche ciò che sarebbe
saggio fare, proprio perché tra il condominio e l’amministratore
esiste quel rapporto di mandato che prevede di comportarsi secondo la diligenza
del buon padre di famiglia.
14/07/2016
Fonte:
https://www.danea.it/blog/caduta-calcinacci-cosa-deve-fare-amministratore-condominio/