Condominio e locatore responsabili per i danni da scorrimento ed infiltrazioni d'acqua a causa della cattiva manutenzione del tetto
Quando il condominio e il locatore sono responsabili dei danni da infiltrazione d'acqua per cattiva manutenzione
In
tema di condominio, nell'ipotesi in cui la parte convenuta (condomino
proprietario) in un giudizio di responsabilità civile (danno da infiltrazione)
chiami in causa un terzo (Condominio) in qualità di corresponsabile dell'evento
dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in
mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore (condominio
danneggiato), in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive
dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la
conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento
dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di
autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
Così
si è pronunciato il Tribunale di Modena
nella sentenza n. 334 del 16 febbraio 2016,
ove è stato precisato che il proprietario di un immobile e il condominio sono
responsabili in pari misura per i danni arrecati da scorrimento ed
infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di terzi.
Questi
i fatti di causa. Tizio, condomino e proprietario di
un immobile, aveva subito danni a causa della rottura di un termosifone nell'appartamento al sesto piano del condominio,
condotto in locazione da Caio; per tali ragioni, con atto di citazione chiedeva
al competente tribunale la condanna di Sempronio (proprietario dell'immobile
condotto in locazione da Caio) al risarcimento del danno.
Costituendosi
in giudizio, Sempronio (proprietario), contestava in
toto tutte le pretese dell'attore; in particolare, eccepiva che il problema
lamentato da Tizio non era rappresentato dalla rottura di una, bensì dalle
infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dello stabile.
Quindi
invocava a propria difesa la responsabilità di Caio (conduttore), in subordine
chiedeva la responsabilità del Condominio per la cattiva manutenzione del
tetto.
Per
tali ragioni, intervenivano in giudizio,
come terzi chiamati in causa, il conduttore e il Condominio. A seguito di tale
attività processuale (chiamata in causa del terzo), l'attore, in corso di
giudizio, chiedeva in subordine, anche la condanna del Condominio.
Orbene,
preliminarmente, quanto al caso in esame, in merito alla
possibilità della validità della domanda dell'attore proposta (successivamente)
contro il condominio, il giudice adito, conformemente a quanto illustrato dalla
giurisprudenza di legittimità, ha precisato che è ammissibile perché l'atto di chiamata, al di là
della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non
già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l' effettiva
volontà della chiamata in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di
attribuire al terzo la responsabilità o corresponsabilità dell' evento dannoso
e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della
responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata del
terzo, si verifica l' estensione automatica della domanda al terzo chiamato,
onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di
condanna. (In tal senso Cass. Civ. 18/6/2015
n. 12598; 7/10/2011 n. 20610; 3/3/2010 n. 5057).
Quanto
al merito della vicenda, dalla risultanze
istruttorie è emerso in maniera evidente che la responsabilità per i danni che
si sono manifestati nell'appartamento dell'attore al quarto piano era
imputabile non solo al convenuto (proprietario e custode dell'appartamento al sesto
piano dal quale era uscita l'acqua a causa del guasto ad un termosifone), ma
anche al Condominio (proprietario e custode del tetto, dal quale, a causa
di cattiva
manutenzione, da anni si verificano infiltrazioni ai
piani sottostanti).
Invece
alcuna responsabilità è stata attribuita al conduttore (inquilino del
convenuto) in quanto, è il locatore che deve mantenere la cosa locata in stato
da servire all' uso convenuto (art. 1575 c.c.).
Alla
luce di tutto quanto innanzi esposto,
il Tribunale di Modena ha dichiarato il convenuto (proprietario e locatore
dell'immobile) e il terzo chiamato (il Condominio) responsabili in pari misura
per i danni arrecati nell' appartamento dell'attore da scorrimento ed
infiltrazioni d' acqua; pertanto, rispettivamente condannati al risarcimento
del danno.
Fonte:
www.condominioweb.com - Avv. Maurizio Tarantino