Condominio e locatore responsabili per i danni da scorrimento ed infiltrazioni d'acqua a causa della cattiva manutenzione del tetto

Quando il condominio e il locatore sono responsabili dei danni da infiltrazione d'acqua per cattiva manutenzione

In tema di condominio, nell'ipotesi in cui la parte convenuta (condomino proprietario) in un giudizio di responsabilità civile (danno da infiltrazione) chiami in causa un terzo (Condominio) in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore (condominio danneggiato), in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.

Così si è pronunciato il Tribunale di Modena nella sentenza n. 334 del 16 febbraio 2016, ove è stato precisato che il proprietario di un immobile e il condominio sono responsabili in pari misura per i danni arrecati da scorrimento ed infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di terzi.

Questi i fatti di causa. Tizio, condomino e proprietario di un immobile, aveva subito danni a causa della rottura di un termosifone nell'appartamento al sesto piano del condominio, condotto in locazione da Caio; per tali ragioni, con atto di citazione chiedeva al competente tribunale la condanna di Sempronio (proprietario dell'immobile condotto in locazione da Caio) al risarcimento del danno.

Costituendosi in giudizio, Sempronio (proprietario), contestava in toto tutte le pretese dell'attore; in particolare, eccepiva che il problema lamentato da Tizio non era rappresentato dalla rottura di una, bensì dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dello stabile.

Quindi invocava a propria difesa la responsabilità di Caio (conduttore), in subordine chiedeva la responsabilità del Condominio per la cattiva manutenzione del tetto.

Per tali ragioni, intervenivano in giudizio, come terzi chiamati in causa, il conduttore e il Condominio. A seguito di tale attività processuale (chiamata in causa del terzo), l'attore, in corso di giudizio, chiedeva in subordine, anche la condanna del Condominio.

Orbene, preliminarmente, quanto al caso in esame, in merito alla possibilità della validità della domanda dell'attore proposta (successivamente) contro il condominio, il giudice adito, conformemente a quanto illustrato dalla giurisprudenza di legittimità, ha precisato che è ammissibile perché l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l' effettiva volontà della chiamata in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità o corresponsabilità dell' evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata del terzo, si verifica l' estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna. (In tal senso Cass. Civ. 18/6/2015 n. 12598; 7/10/2011 n. 20610; 3/3/2010 n. 5057).

Quanto al merito della vicenda, dalla risultanze istruttorie è emerso in maniera evidente che la responsabilità per i danni che si sono manifestati nell'appartamento dell'attore al quarto piano era imputabile non solo al convenuto (proprietario e custode dell'appartamento al sesto piano dal quale era uscita l'acqua a causa del guasto ad un termosifone), ma anche al Condominio (proprietario e custode del tetto, dal quale, a causa di cattiva manutenzione, da anni si verificano infiltrazioni ai piani sottostanti).

Invece alcuna responsabilità è stata attribuita al conduttore (inquilino del convenuto) in quanto, è il locatore che deve mantenere la cosa locata in stato da servire all' uso convenuto (art. 1575 c.c.).

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Modena ha dichiarato il convenuto (proprietario e locatore dell'immobile) e il terzo chiamato (il Condominio) responsabili in pari misura per i danni arrecati nell' appartamento dell'attore da scorrimento ed infiltrazioni d' acqua; pertanto, rispettivamente condannati al risarcimento del danno.


Fonte:
www.condominioweb.com - Avv. Maurizio Tarantino 

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