Detrazioni per ristrutturazioni edilizie riconosciute anche alle coppie di fatto

Ristrutturazioni edilizie, breve panoramica sulle detrazioni fiscali

Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie sono un'agevolazione fiscale resa permanente dal decreto legge n. 201 del 2011.

Il contribuente che effettua lavori di ristrutturazione edilizia avrà pertanto diritto a vedersi riconosciuto una detrazione irpef pari al 36 % dell'importo speso con un limite massimo di 48 mila euro per ogni unità immobiliare oggetto di lavori edilizi (art. 16-bis del Dpr 917/86 – Testo unico delle imposte sui redditi).

Tuttavia la detrazione irpef ha subito delle modifiche, sia in termini di aliquota detraibile sia in termine di importo massimo riconosciuto, introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012.

In virtù di tale disposizione legislativa per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013 l'importo della detrazione fiscale è pari al 50 % della spesa sostenuta sino ad un massimo di 96 mila euro.

La detrazione del 50 % ed il limite massimo di spesa sono stati confermati dalla legge di stabilità del 2016 che ha disposto l'estensione dell'agevolazione per tutte le spese effettuate sino al 31 Dicembre 2016.

Per interventi edilizi effettuati sino al 31.12.2016 per misure antisismiche su abitazioni principali o fabbricati adibiti ad attività produttiva che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità la detrazione per ristrutturazione è maggiorata al 65 %.

Spese di ristrutturazione: Chi può richiederle

L'agevolazione fiscale potrà essere richiesta per tutte le spese sostenute nell'anno tenuto conto del principio di cassa. Il beneficio fiscale è inoltre riconosciuto nei seguenti casi:

  • Interventi edilizi effettuati su fabbricati residenziali adibiti promiscuamente ad attività commerciale, d'arte o della professione (in questo caso il beneficio spetterà nella misura del 50 % del totale dell'importo speso).

  • Interventi edilizi effettuati su parti comuni di edificio; In questo caso il beneficio spetta al condominio nel limite della quota pagata dallo stesso (qualora naturalmente la quota dei lavori sia stata effettivamente versata nel limite temporale della presentazione della dichiarazione dei redditi).

    => Le detrazioni fiscali in caso di condominio minimo

    In ogni caso potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale i soggetti che versano l'imposta sulle persone fisiche (Irpef)all'erario e che siano residenti all'interno del territorio italiano. Oltre al proprietario dell'immobile hanno diritto a beneficiare della detrazione anche i seguenti soggetti:

  • Locatari o comodatari dell'immobile;

  • Titolari di un diritto reale di godimento;

  • Soci di cooperative;

  • Imprenditori (qualora il fabbricato non abbia la qualifica di bene strumentale o bene merce) e imprenditori che producono reddito in forma associata.

    La detrazione è inoltre riconosciuta anche al familiare convivente purché lo stesso effettui le spese di ristrutturazione (bonifico e fatture devono pertanto recare il nome del familiare convivente).

    Al riguarda una recente risoluzione dell'Agenzia Entrate (la n. 64/E del 28 Luglio 2016) ha disposto che anche nel caso di convivente di fatto che sostenga le spese di ristrutturazione si ha diritto al riconoscimento della detrazione fiscale.

    Detrazione fiscale riconosciuta al convivente more uxorio

    In particolare, in base alle nuova normativa sulle unioni civili dettata dalla legge n. 76/2016, il convivente more uxorio che sostenga le spese per l'intervento edilizio potrà inserire tra gli oneri detraibili le spese sostenute, anche se non è proprietario dell'immobile.

    La risoluzione n. 64/E ricorda che una e Circolare dell'amministrazione finanziaria, la n. 121/97, ha in passato stabilito che l'agevolazione fiscale può essere riconosciuta anche al familiare convivente.

    Il provvedimento stabiliva inoltre che qualora le spese siano effettuate dalconvivente non familiare del proprietario dell'immobile, il convivente poteva beneficiare della detrazione solo in virtù di un contratto di comodato. Questa ultima prassi viene pertanto rivisitata dall'amministrazione finanziaria in virtù di quanto stabilito dal recente provvedimento sulle unioni civili.

    L'agevolazione fiscale è recuperata in dieci rate annuali di pari importo, e può essere richiesta nel caso dei seguenti lavori:

  • Interventi di manutenzione, restauro, risanamento edilizio e conservativo effettuati sulle parti comuni degli edifici che hanno natura residenziale di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001;

  • Ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento, manutenzione straordinaria effettuata su singole unità immobiliari residenziali (comprese le pertinenze) di cui alla lettera b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001;

  • Interventi edilizi volti a ricostruire o ripristinare l'immobile danneggiato per eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • Interventi edilizi che hanno lo scopo di effettuare la costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

  • Interventi che hanno il fine di ridurre il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;

  • Interventi che hanno lo scopo di eliminare le barriere architettoniche o che hanno lo scopo di favorire la mobilità interna ed esterna dell'abitazione per le persone portatrici di handicap;

  • Interventi per conseguire risparmio energetico, per adottare misure antisismiche e quelli finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico;

  • Interventi per bonifica dell'amianto.

    Gli adempimenti da effettuare per ottenere l'agevolazione

    Per beneficiare della detrazione per ristrutturazione il contribuente dovrà possedere:

     

  • Ricevute di pagamento delle imposte locali, qualora dovute;

  • In caso di lavori su parti comuni dovrà essere in possesso di delibera assembleare di esecuzione lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

  • Qualora l'immobile non sia accatastato dovrà essere prodotta anche la relativa istanza di accatastamento inoltrata all'ufficio competente;

  • Qualora i lavori edilizi siano pagati dal detentore dell'immobile è necessaria una dichiarazione di consenso ai lavori da parte del proprietario dell'immobile;

  • Comunicazione all'Asl competente (ad eccezione degli interventi edilizi per i quali la legge non prevedono l'obbligo di una notifica preventiva all'Asl).

  • Ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico con indicata la corretta causale, C.F. di chi effettua il bonifico e di chi lo riceve;

  • Ricevute di pagamento dei lavori eseguiti.

    Dott. Davide Tassinari
    Fonte:
    http://www.condominioweb.com/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie.12913#ixzz4Gw3fIlzt 
    www.condominioweb.com 








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