Parcheggio. Anche se scoperto, si paga la tassa sui rifiuti.
Anche sul parcheggio scoperto e non denunciato si paga la tassa sui rifiuti
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari
Anche se possedete un parcheggio scoperto dovete pagare la tassa sui rifiuti, perché è la presenza dell'uomo che fa scattare la presunzione secondo cui la superficie risulta potenzialmente idonea a produrre immondizia da sottoporre a imposizione fiscale indifferente il titolo in base al quale i beni stessi sono posseduti o detenuti. Rimangono escluse dalla tassazione le aree che non sono idonee a produrre rifiuti.
"Dove c'è presenza umana opera la presunzione della produzione di rifiuti: l'operato dell'Amministrazione finanziaria che provvede alla tassazione di un'area differenziale scoperta e adibita parcheggio è legittimo".
Questo è il principio di diritto espresso dalla Commissione Regionale Tributaria del Lazio con la sentenza n. 5726 del 3 ottobre 2016 in merito alla tassa sui rifiuti.
I fatti di causa
Tizio impugnava davanti alla CTP di Roma l'avviso di accertamento per mancato pagamento della TARSU relativo ad immobili di sua proprietà, sostenendo la soppressione della tassa dal 2009 (violazione artt. 16 D.lgs. 472/97 e art. 73 D.lgs. 507/93).
La commissione adita rigettava il ricorso nella considerazione che l'orientamento giurisprudenziale, confermato dall'art. 14 co. 7 del Dlgs. 23/2011, consentiva ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti Tarsu o TIA già adottati.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello alla commissione tributaria regionale del Lazio.
Evoluzione della normativa. La disciplina della tassazione dei rifiuti, in un primo momento, era stata dettata dal D.Lgs. 507/93 con la quale il legislatore aveva istituito e regolamento la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
Successivamente, con l'art. 49 D.lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) veniva introdotta la TIA-1 (tariffa di igiene ambientale) che avrebbe dovuto sostituire la Tarsu.
Si prevedeva così un regime transitorio entro il quale tutti i Comuni avrebbero dovuto adottare il nuovo prelievo in sostituzione della Tarsu al fine di coprire integralmente i costi per la gestione dei rifiuti. Successivamente anche la TIA veniva sostituita con la Tariffa integrata o TIA-2.
La nuova disciplina prevedeva che dovevano applicarsi le discipline vigenti da intendersi per tali i regolamenti comunali di introduzione e disciplina della tariffa (provvedimenti che erano stati già adottati all'entrata in vigore del codice ambientale).
In altri termini dal 29 aprile 2006 (entrata in vigore del T.U. sull'ambiente) non era più applicabile la TIA in quanto espressamente abrogata dallo stesso T.U.
L'art. 238 del nuovo Testo Unico prevedeva l'emanazione di un regolamento che doveva emanarsi entro sei mesi per l'individuazione dei criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e tariffe; sicché, fino all'emanazione di tale regolamento, erano applicabili le discipline regolamentari vigenti in virtù di un orientamento giurisprudenziale che ha avuto conferma sul piano legislativo nell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 23/2011: veniva consentito ai Comuni di applicare i regolamenti comunali Tarsu o Tia già adottati, rendendo i regimi precedenti legittimi.
Ed infine con l'ultimo intervento di cui all'art. 14 del D.L. 201/11 veniva così disposta l'abrogazione della norma del D.L.gs. 23/2011 a far data dal 1 gennaio 2013 e, confermando anche per il 2012, la possibilità per i Comuni di mantenere sia la Tarsu e sia la Tia.
Dal primo gennaio 2013 veniva istituita la TARES in tutti i Comuni come tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Il tributo veniva corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrispondeva un'autonoma obbligazione tributaria.
La disciplina attuale: la TARI. La tassa sui rifiuti, oggi nota come TARI, è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA.
Questa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupate,
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero,
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Sull'argomento in esame merita di essere evidenziato un recente precedente giurisprudenziale secondo cui "Il proprietario di un garage è esente dal pagamento della tassa su rifiuti solo se comunica e dimostra al Comune che il locale adibito a garage non è idoneo alla produzione di rifiuti. L'esenzione, infatti, non opera in modo automatico.
Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione" (Corte di Cassazione con l'ordinanza del 05 settembre 2016 n. 17623).
Il ragionamento della Commissione regionale della regione Lazio. A tal proposito i giudici tributari hanno evidenziato che nel caso di specie, l'avviso di accertamento si riferiva agli anni 2007/2012 e pertanto, di previsione transitoria di cui al comma 238 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico sull'ambiente) con conseguente legittimità del provvedimento adottato di avviso di accertamento.
Sul punto in esame, è stato osservato che
il presupposto della tassa sui rifiuti solidi urbani è il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti solidi urbani, ed è quindi connesso al solo fatto oggettivo della occupazione o detenzione di siffatti beni, risultando indifferente il titolo in base al quale i beni stessi sono posseduti o detenuti; rimanendo escluse dalla tassazione le aree che non sono idonee a produrre rifiuti (Cass. n. 13241 del 20 giugno 2005).
Premesso ciò, la commissione regionale tributaria, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e delle circolari ministeriali, ha precisato che "dove c'è presenza umana (come ad esempio, depositi o magazzini), opera la presunzione di produzione di rifiuti".
Ne consegue che affinché scatti l'esenzione, i locali non devono essere utilizzabili, devono sussistere le «condizioni obiettive che impediscano la produzione di rifiuti (ad esempio, luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono), ovvero il particolare uso delle superfici».
Poiché si tratta di cause di esclusione dal tributo e non di agevolazioni, «la prova delle circostanze esimenti spetta al contribuente, che deve fornire all'amministrazione tutti gli elementi necessari».
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento si riferiva ad «aree differenziali scoperte adibite a parcheggio e non denunciate». L'ente, pertanto, ha provveduto legittimamente alla tassazione delle superfici.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto
innanzi esposto, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la pronuncia
in commento ha respinto il ricorso di Tizio e per l'effetto ha confermato la
validità della pronuncia di primo grado.
Fonte http://www.condominioweb.com/parcheggio-scoperto-tassa-rifiuti.13193#ixzz4QNpbSftB
www.condominioweb.com