Le facciate
La facciata è l'insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico
Le facciate
La facciata è l'insieme delle linee
architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio,
imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. Ne deriva che la facciata rappresenta, quindi, l'immagine
stessa dell'edificio, l'involucro esterno e visibile nel quale rientrano, senza
differenza e aldilà delle esposizioni, sia la parte anteriore,
frontale e principale che gli altri lati dello stabile. La facciata, tuttavia, va tenuta concettualmente distinta
dal muro maestro, poiché mentre quest'ultimo
ha la funzione portante dell'edificio la facciata è la sua superficie esterna,
che rileva dunque non tanto ai fini dell'esistenza dell'edificio quanto in
relazione al suo aspetto esteriore, con la conseguenza che gli interventi che
interessano la facciata dovranno avere riguardo soprattutto al divieto di
alterare il decoro architettonico dell'edificio, mentre quelli riguardanti i
muri maestri rileveranno in relazione al divieto di pregiudicare la sicurezza e
la stabilità dell'edificio stesso.
Aldilà della sua definizione di carattere
architettonico, il concetto di facciata è stato delineato dalla
giurisprudenza attraverso principi ormai consolidati sia in ordine alla natura della facciata, sia in merito
alle singole parti di cui si compone.
Proprietà e ragioni della riforma
Il concetto di facciata è stato delineato dalla
giurisprudenza e dalla dottrina attraverso numerose pronunce che hanno sancito
pacificamente che la stessa, avente o meno valore architettonico
o decorativo, costituisce parte presuntivamente comune dell'edificio
condominiale, in quanto, al
pari dei muri maestri rappresenta
"una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa
dello stabile unitariamente considerato, sicchè nell'ipotesi della
condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., ricade
necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle
diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al
servizio di tutte tali porzioni" (Cass.
n. 298/1977; n. 945/1998).
Per cui l'esplicita menzione
della facciata nella nuova elencazione delle parti comuni necessarie di cui al punto 1 dell'art. 1117 c.c. operata
dalla l. n. 220/2012, si è limitata a recepire le consolidate indicazioni
dottrinali e giurisprudenziali, dovendosi
ritenere che in tal modo il legislatore della riforma abbia
inteso tutelare tale bene in modo diretto,
evitando l'insorgere di controversie in ordine alla ripartizione delle spese,
eventuali usi illegittimi in grado di comprometterne l'aspetto esteriore e
salvaguardando indirettamente il concetto di decoro architettonico.
Gli elementi della facciata
Fanno notoriamente parte della facciata
gli elementi architettonici che, per loro natura, diventano parte
integrante dei connotati e dell'aspetto armonico della stessa, come, ad esempio, le fasce di
coronamento (cornicioni o marcapiano), le
colonnine, i fregi, gli stucchi, le mensole e tutte quelle decorazioni che contribuiscono a fare da ornamento
all'edificio (Trib. Torino 22.10.1986; 16.2.2001), e, dunque essendo destinate
all'abbellimento della facciata sono da considerarsi parti comuni dello stesso.
Per quanto concerne, invece, i balconi che compongono la
facciata, nel silenzio del legislatore
codicistico, anche dopo la riforma, le numerose questioni sorte in merito alla
presunzione di comunione hanno richiesto più volte l'intervento della
giurisprudenza. In merito, è ritenuto principio pacifico che i
balconi, per le obiettive caratteristiche strutturali destinate in modo
esclusivo all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di
proprietà esclusiva, sono elementi accidentali esclusi dalla proprietà comuneanche se inseriti nella facciata, e formano parte
integrante dell'appartamento che vi ha accesso, come un prolungamento del
piano. Tuttavia, la realtà edilizia e architettonica presenta situazioni
difficilmente conciliabili con tale inquadramento in quanto si tratta di
strutture che contribuiscono in ogni caso a modellare le linee del fabbricato e
a determinarne l'estetica. Si è andata così formando una copiosa giurisprudenza
che proprio in questa prospettiva estrapola, riconducendoli all'intero
edificio, gli elementi decorativi del balcone (i c.d. "frontalini", i cementi decorativi dei parapetti, nonché le viti
di ottone e i piombi ai pilastri della balaustra, le aggiunte sovrapposte con
malta cementizia, ecc.), i quali "svolgendo una funzione
decorativa estesa all'intero edificio, del quale accrescono il pregio
architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117,
n. 3, cod. civ., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione
ricade su tutti i condomini" (Cass. n.
587/2011; n. 14576/2004; n. 176/1986).
Usi e innovazioni
Quale parte comune dell'edificio, tutti
i condomini hanno il diritto di usare la facciata, ex art. 1102 c.c., nel limite di consentire pari diritto agli altri
condomini e senza alterarne destinazione d'uso e decoro.
Sulla scorta dei principi codicistici,
pertanto, sono ritenute ammissibili le opere che interessano la
facciata, quali l'apertura di vedute, l'apposizione di insegne o targhe,
l'installazione di tubature, purchè ispirate al criterio del rispetto del
decoro architettonico dell'edificio, da
valutarsi in base alla linea estetica, avuto riguardo alla fisionomia della
costruzione e prescindendo dall'ambiente in cui la stessa si trova (Cass. n.
10513/1993; Gdp Grosseto n. 1038/2011), nonché "l'appoggio di
una canna fumaria", di un impianto per
aria condizionata o di tende per proteggersi dal sole o dal calore, purchè
trattasi di modifiche della cosa comune conformi "alla
destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto può apportare a sue
cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi
pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e nonne alteri il
decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando
si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si
rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile" (Trib. Milano n. 1941/2013).
Non è, invece, ritenuta ammissibile qualsiasi
modifica della facciata che, comportando una interferenza nel godimento del
bene comune, "possa integrare una indebita turbativa
suscettibile di tutela possessoria"
(Trib. Milano n. 1941/2013). Devono, intendersi, inoltre, vietate le
innovazioni che recano danno alla stessa in conseguenza di sopraelevazioni
lesive dell'aspetto architettonico dell'edificio, sia in relazione alla
facciata esterna che a quella interna, equiparata alla prima, che solitamente
si apre sul cortile (Cass. n. 1297/1998).
Quanto alle maggioranze assembleari necessarie
per deliberare interventi relativi alla facciata condominiale, ove si tratti di
innovazioni, consentite purchè non lesive del decoro architettonico
dell'edificio, è richiesta la maggioranza prescritta dall'art.
1136, 5° co., c.c. (ovvero la
maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore
dell'edificio); ove si tratti del "rifacimento" della facciata o di
riparazioni straordinarie è richiesta la maggioranza prevista dall'art.
1136, 2° co., c.c. (ossia la
maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore
dell'edificio).
Ripartizione delle spese
È pacifico che la facciata, quale parte
presuntivamente comune dell'edificio è indifferenziatamente destinata al
servizio di tutti i condomini, "con la conseguenza che le spese
della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura
proporzionale al valore delle rispettive proprietà" (Cass. n. 945/1998).
Analogamente, le spese per gli
elementi architettonici decorativi dei balconi (fasce marcapiano, ringhiere, ecc.), quando si
identificano con la struttura della facciata, vanno ripartite a carico della
collettività condominiale, suddivise
tra tutti i condomini in maniera proporzionale alle singole quote di proprietà
(Cass. n. 587/2011).
Così è anche per i c.d.
"frontalini", considerati per orientamento giurisprudenziale costante
elemento imprescindibile della facciata poiché
assicurano l'estetica dello stabile tanto quanto lo stesso muro perimetrale
dell'edificio con cui si integrano in un rapporto armonico (Trib. Milano
5102/1992; Cass. 1361/1989).
In ragione della presunzione legale di
condominialità della facciata, a carico di tutti i proprietari delle unità
immobiliari devono porsi, in proporzione, le spese di
rifacimento dell'intonaco (Cass. n.
298/1977), nonché quelle di "riparazione della pannellatura
della facciata di un edificio", sul
rilievo che essa assolve ad una duplice funzione, "l'una di
protezione verso l'esterno dei balconi di proprietà esclusiva dei singoli
condomini e di riparo dagli agenti atmosferici, l'altra di abbellimento della
facciata dello stabile" (Cass. n.
13655/1992).
Le spese necessarie per la manutenzione della
facciata vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà anche
tra i proprietari delle autorimesse o dei box interrati (Cass. n. 298/77; n. 945/1998), sempre che si trovino
compresi strutturalmente nell'edificio condominiale e non siano collocati in
corpi di fabbrica separati.
In tale ultimo caso, infatti, la giurisprudenza
opta per la tesi negativa sulla base delle regole concernenti il c.d. "condominio
parziale", secondo il quale all'uso
diverso dei beni comuni corrispondono spese diverse tra i condomini in
proporzione all'utilizzo e al godimento separato della res condominiale. Per cui, si è escluso che i proprietari
dei box contenuti in un immobile che sia separato dall'edificio con le unità
abitative, debbano concorrere alle spese di manutenzione della facciata, che
serve quindi solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio
separato, le quali "debbono essere sostenute solo dai
proprietari delle unità immobiliari di questa parte e non dagli altri, secondo
il principio generale del comma 3 dell'art. 1123 c.c." (Cass. n. 1255/1995).
Fonte: Condominio: Le facciate
(www.StudioCataldi.it)